[Home Page]


Statuto dell'Associazione HyperNietzsche

 

[ Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Português ]


Articolo 1 : Costituzione dell’associazione. Articolo 9: Il consiglio di amministrazione.
Articolo 2: Oggetto dell’associazione. Articolo 10: Radiazione di un membro.
Articolo 3 : Durata dell’associazione. Articolo 11: Risorse dell’associazione.
Articolo 4 : Sede sociale. Articolo 12: Regolamento interno e codice di buona condotta.
Articolo 5 : Gli organi dell'associazione. Articolo 13: Scioglimento dell’associazione.
Articolo 6 : I membri. Articolo 14: Dichiarazione.
Articolo 7: L’assemblea generale. Articolo 15 : Disposizioni transitorie.
Articolo 8 : Il comitato scientifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 1 : Costituzione dell’associazione.

Tra gli aderenti al presente statuto viene fondata un'associazione retta dalla legge del primo luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901 avente per nome: Associazione HyperNietzsche.

 

Articolo 2: Oggetto dell’associazione.

L’associazione HyperNietzsche ha come scopo:

— la promozione della ricerca su Nietzsche mediante:

— lo sviluppo dell'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione nell'insegnamento e nella ricerca scientifica mediante:

 

 

 

 

Articolo 3 : Durata dell’associazione.

La durata dell’associazione HyperNietzsche è illimitata, salvo lo scioglimento previsto dall'Articolo 13.

 

 

 

Articolo 4 : Sede sociale.

4.1 La sede sociale dell’associazione HyperNietzsche è:

Association HyperNietzsche
École normale supérieure
45 Rue d'Ulm
75005 Paris
France

4.2 La sede sociale potrà essere trasferita per decisione del consiglio di amministrazione.
Il presidente dovrà dare il suo consenso al trasferimento.

 

 

Articolo 5 : Gli organi dell'associazione.

L'associazione è costituita:

a) da un consiglio di amministrazione,

b) da un comitato scientifico,

c) da una assemblea generale.

 

 

Articolo 6 : I membri.

6.1 Per divenire membro dell’associazione è necessario:

6.2 Può divenire membro onorario dell'associazione ogni persona nominata dal consiglio di amministrazione.

 

 

Articolo 7: L’assemblea generale.

— L’assemblea generale comprende l’insieme dei membri dell'associazione.

— L’assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno ad una data fissata dal consiglio di amministrazione.

— Salvo richiesta da parte del 50% più uno dei membri o di almeno sei membri del consiglio di amministrazione l'assemblea generale si riunisce, discute e vota via Internet. In caso di riunione fisica dell'assemblea generale i membri assenti non hanno la possibilità di prendere parte attiva al dibattito, ma possono eventualmente assistervi ed esercitare il loro diritto di voto per via elettronica.

— L’assemblea generale quindi è aperta durante la sua riunione annuale per più giorni al fine di permettere ad ogni membro per posta elettronica, lista di discussione, 'chat', videoconferenza e simili, di reagire e votare sulle questioni all'ordine del giorno.

— Almeno quindi giorni prima della data stabilita i membri dell'associazione ricevono a cura della segreteria una 'convocazione elettronica'. L'ordine del giorno è indicato sulle convocazioni e viene stabilito dal consiglio di amministrazione. I membri dell’associazione possono proporre la messa all'ordine del giorno di altri temi, se almeno un decimo dei membri dell'associazione l'esige.

— Per deliberare validamente l'assemblea generale deve raccogliere i voti di almeno metà dei membri votanti dell’associazione. Se il quorum non viene raggiunto una nuova assemblea generale viene convocata dopo un intervallo di 15 giorni e delibera in questo caso a prescindere dal numero dei membri votanti partecipanti.

— È votante ogni membro che abbia pagato la quota dovuta e che il primo giorno dell'assemblea aderisca all'associazione da almeno due mesi.

— Durante l'assemblea generale il presidente espone la situazione morale dell'associazione. Il tesoriere rende conto della sua gestione e sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea.

— Durante l'assemblea possono venir trattate esclusivamente questioni messe all'ordine del giorno.

— Dopo aver esaurito l'ordine del giorno si procede ogni 2 anni alla sostituzione per scrutinio elettronico dei membri del comitato uscente e del presidente dell’associazione. In questa occasione l’assemblea generale fissa su proposta del presidente dell’associazione il numero dei membri del comitato scientifico.

— Se necessario o su domanda della metà più uno dei membri iscritti il presidente può convocare un'assemblea generale straordinaria.

 

 

Articolo 8 : Il comitato scientifico.

8.1 Composizione.

— Il comitato scientifico è costituito da almeno dodici membri più un presidente. Il presidente dell'associazione è presidente di diritto del comitato scientifico. L’assemblea generale dell’associazione elegge ogni due anni i suoi membri ed il presidente. Il presidente ha la facoltà di designare altri membri del comitato scientifico scegliendoli tra i membri dell'associazione entro il numero di non più della metà del numero dei membri eletti del comitato scientifico.

— Ogni membro del comitato che senza giustificazione non abbia preso parte a due riunioni consecutive o che non assicuri la sua missione di lettura e di approvazione dei contributi potrà venir considerato dimissionario per voto del comitato scientifico. Verrà allora considerato dimissionario anche dal consiglio di amministrazione. In questo caso l’assemblea generale ne eleggerà il successore entro i due mesi che fanno seguito al voto del comitato.

8.2 Funzione e poteri del comitato scientifico.

Il comitato scientifico ha il compito di valutare i contributi scientifici presentati all’HyperNietzsche, di assicurare la gestione quotidiana del sito Internet e di applicare la politica scientifica che il consiglio di amministrazione ha deciso per l’associazione.

8.3 Esame dei contributi.

La funzione del comitato scientifico è essenzialmente di valutare la qualità scientifica dei contributi, provenienti da membri e non membri dell’HyperNietzsche, da integrare nel sito HyperNietzsche. L’organizzazione dell'esame viene precisata dal regolamento interno dell’associazione.

8.4 Riunione del comitato scientifico.

Il comitato scientifico si riunisce una volta ogni semestre. Ordine del giorno e data della riunione vengono fissati dal presidente. Ogni membro del comitato scientifico può aggiungere un punto all'ordine del giorno.

Il comitato scientifico si riunisce principalmente per via elettronica, 'chat', posta elettronica videoconferenza, lista di discussione… Le riunioni quindi saranno eventualmente fissati per più giorni al fine di permettere ai membri del comitato scientifico di pronunciarsi e votare su ogni questione all'ordine del giorno.

8.5 Voto.

Per deliberare validamente il comitato scientifico deve raccogliere il voto di almeno la metà dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto viene convocata una nuova riunione dopo un intervallo di 15 giorni e questa volta il comitato delibera a prescindere dal numero di membri votanti partecipanti. Il comitato scientifico prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

 

 

Articolo 9: Il consiglio di amministrazione.

9.1 Composizione.

— Il consiglio di amministrazione comprende i membri ed il presidente del comitato scientifico. Inoltre i membri del comitato scientifico designano per voto quattro esterni, membri o no dell'associazione, che partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione per una durata di 2 anni.

— Il presidente dell'associazione è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.

— Durante la sua prima riunione il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri un'amministrazione composta da un vicepresidente, un segretario e un segretario aggiunto, un tesoriere ed un tesoriere aggiunto.

— Ogni membro del consiglio che senza giustificazione non abbia preso parte a due riunioni consecutive potrà venir considerato dimissionario per voto del consiglio di amministrazione. Qualora sia membro del comitato scientifico potrà essere considerato dimissionario anche da quest'ultimo per voto del consiglio di amministrazione. In questo caso sarà sostituito entro i due mesi che fanno seguito al voto del consiglio di amministrazione.

9.2 Funzione e poteri del consiglio di amministrazione.

Funzione principale del consiglio di amministrazione è di determinare e seguire la politica generale dell’associazione nelle sue diverse attività, di esaminare le questioni amministrative, di assicurare il rispetto del regolamento e del codice di buona condotta del sito Internet dell’associazione ed eventualmente di modificare il presente statuto.

9.3 Riunione del consiglio di amministrazione.

— Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni anno. Il presidente, d'accordo coi membri del consiglio, fisserà la data della riunione.

— Tuttavia, a domanda di uno dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente, del tesoriere o di uno dei membri dell'associazione HyperNietzsche il consiglio di amministrazione può riunirsi in sessione straordinaria. A tal fine devono acconsentire almeno 4 membri del consiglio di amministrazione ovvero il 50% più uno dei membri dell'associazione.

9.4 Voto.

Per deliberare validamente il consiglio di amministrazione deve raccogliere il voto di almeno la metà dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto viene convocata una nuova riunione dopo un intervallo di 15 giorni e questa volta il consiglio delibera a prescindere dal numero di membri votanti partecipanti. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

 

 

Articolo 10: Radiazione di un membro.

Si perde la qualità di membro per:

a) dimissioni;

b) decesso;

c) radiazione pronunciata dal consiglio di amministrazione per mancato pagamento della quota, per motivo grave o per produzione scientifica insufficiente all’HyperNietzsche, dopo che l'interessato sia stato invitato a dare delle spiegazioni al consiglio di amministrazione.

 

 

Articolo 11: Risorse dell’associazione.

Le risorse dell’associazione comprendono:

 

 

Articolo 12: Regolamento interno e codice di buona condotta.

Il regolamento interno dell’associazione ed il codice di buona condotta del sito Internet vengono promulgati dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno dell’associazione ha la funzione di fissare i punti non previsti dallo statuto, ossia quelli concernenti le modalità di valutazione dei contributi scientifici e all'amministrazione interna dell'associazione.

 

 

Articolo 13: Scioglimento dell’associazione.

13.1 Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato da due terzi dei membri del consiglio di amministrazione tra cui il presidente. Almeno due terzi dei membri dell'associazione devono approvare tale decisione durante una seduta straordinaria.

13.2 Dopo lo scioglimento il consiglio di amministrazione decide la destinazione dell'attivo dell'associazione.

 

 

Article 14: Dichiarazione.

In conformità all'Articolo 5 della legge del primo luglio 1901 entro tre mesi ogni mutamento nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione nonché ogni modifica apportata allo statuto sarà oggetto di una dichiarazione alla prefettura.

 

 

Article 15 : Dispositions transitoires.

A titolo provvisorio:

— Queste persone sono i membri fondatori, membri di diritto dell'associazione. Non possono essere radiati dall’associazione, in conformità all’Articolo 10 del presente statuto, a meno di colpa grave.

— Durante questo periodo transitorio sarà compito dei membri fondatori di valutare la qualità scientifica dei contributi, di designare i nuovi membri e di nominare i membri del primo comitato scientifico che eleggerà i membri del consiglio di amministrazione.

— A titolo provvisorio la quota è fissata a 15 Euro (5 Euro per gli studenti).

— Allorché il sito Internet dell’associazione sarà aperto al pubblico e sarà stato raggiunto in numero di membri sufficiente il consiglio di amministrazione fisserà la data della prima assemblea generale che avrà come ordine del giorno l'elezione dei membri del comitato scientifico e del presidente dell’associazione.

— La prima riunione dell'assemblea generale dovrà in ogni caso aver luogo al più tardi due anni dopo l'apertura del sito al pubblico.